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Fioletti

25 agosto 2022

CREDITO D’IMPOSTA 2022 e 2023: 6% confermato

CREDITO D’IMPOSTA 2022 e 2023: 6% confermato

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, legge n. 234/2021) ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020, come già modificati dall’art. 20 del decreto Sostegni bis).

L’agevolazione, che riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (art. 1, comma 1061, legge n. 178/2020).

La percentuale di credito di imposta è pari al 6% per l’anno 2022.
Queste percentuali si riferiscono a Beni Materiali NON 4.0, come i nostri Veicoli Commerciali.
Il meccanismo di funzionamento e quello della compensazione nel modello F24, come vedremo di seguito.

Andiamo a vedere un esempio pratico:

  • Prezzo di vendita del veicolo commerciale: € 20.000,00 + IVA
  • Credito di imposta = 6% = € 1.200,00
  • Immatricolazione nell’anno 2022

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, quindi il nostro cliente avrà un credito di imposta così suddiviso:
- Anno 2022: 400 euro
- Anno 2023: 400 euro
- Anno 2024: 400 euro

 

PERIODO DI RIFERIMENTO.
Al fine di consentire al cliente di approfittare della percentuale del 6% nonostante l’immatricolazione vada al 2023 sarà necessario:

  • Depositare un contratto di vendita debitamente compilato entro il 31/12/2022.
  • Il versamento di una caparra pari al 20% del totale fattura entro il 31/12/2022.

Così facendo il cliente avrà il 6% di Credito di Imposta a partire dal 2023, cioè anno di immatricolazione del veicolo nuovo.

 

LA DICITURA IN FATTURA.
Affinchè il cliente possa approfittare del credito di imposta sarà necessario riportare nella fattura di vendita la dicitura:
“Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021”

 

ACQUISTO TRAMITE LEASING.
Il credito di imposta è valido anche per gli acquisti fatti tramite leasing.
L’importo del credito di imposta si calcola sul totale fattura che andiamo a emettere nei confronti della società di leasing, quindi il calcolo è uguale al caso dell’acquisto diretto.

 

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Nel nostro caso Autocarri, le Autovetture sono escluse).
- Sono considerati validi anche i Km Zero

 

DEFINIZIONE DI CREDITO DI IMPOSTA.
Si definisce credito d’imposta un credito di natura tributaria, che un soggetto economico vanta nei confronti dello Stato.
Il termine credito d’imposta individua la fattispecie nella quale il contribuente è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva nei confronti dell’ente impositore.
In parole semplici, il credito d’imposta rappresenta una somma che un contribuente vanta nei confronti dell’Erario.
Il verificarsi del credito d’imposta fa nascere l‘esigenza del suo utilizzo, che può avvenire:
- tramite rimborso oppure scomputandolo direttamente nella dichiarazione, sottraendo al debito annuale il relativo credito d’imposta;
- tramite l’istituto della compensazione.

 

COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA TRAMITE MODELLO F24.
Il credito d’imposta può essere utilizzato tramite l’istituto della compensazione: i contribuenti hanno la possibilità di compensare i tributi a debito con il credito d’imposta.
L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 24 contiene disposizioni relative all’introduzione del meccanismo della compensazione di situazioni debitorie e creditorie con diversi enti destinatari dei versamenti unificati.
Posso avvalersi della compensazione tutti i contribuenti:

  • persone fisiche titolari di partita IVA;
  • persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • società di persone;
  • società di capitali.

La compensazione si effettua tramite modello F24. Il credito d’imposta da compensare deve essere indicato nella colonna importi a credito, indicando l’ammontare del credito utilizzato, il periodo e il codice tributo al quale si riferisce il credito.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione solo fino all’azzeramento del saldo finale e il credito eccedente potrà essere utilizzato per i versamenti successivi.
Il contribuente è obbligato a compilare e presentare telematicamente, tramite un intermediario abilitato oppure tramite il proprio cassetto fiscale, il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione, è a saldo zero.

Matteo Grazioli -  Responsabile CV | Ford Fioletti SpA

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